Quali sono i poteri
attribuiti ai commissari straordinari delle Province di
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio? E’
possibile che i quattro ‘liquidatori’ nominati dalla giunta
Cappellacci stiano esercitando funzioni che vanno al di là delle
loro competenze? E’ quello che chiede in un’interpellanza il
capogruppo di Sardegna E’ Già Domani in Consiglio regionale, Mario
Diana.
Diana parte da un
assunto: tanto nella leggina recentemente approvata dall’Assemblea
per consentire il commissariamento, quanto nella delibera contenente
l’indicazione dei commissari, nei successivi decreti presidenziali
di nomina e in tutti i riferimenti normativi richiamati in tali atti,
sembra che i commissari “non
abbiano alcuna funzione e alcun potere al di fuori di quelli
esplicitati nei decreti di nomina, vale
a dire nell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2013”. Cioè,
in estrema sintesi, le funzioni liquidatorie e la gestione
dell’ordinaria amministrazione.
Ciononostante,
il commissario straordinario per il Medio Campidano, il 10 luglio, ha
adottato vari decreti relativi, come si legge nell’interpellanza,
“alla nomina del direttore generale della Provincia, al
conferimento di tre incarichi dirigenziali e all’assunzione di due
dipendenti, già nell’organico
dello
staff del Presidente della Provincia, inquadrati in un non meglio
precisato ‘staff del commissario straordinario’”, facendo
stampare i decreti su “una carta intestata recante la dicitura ‘con
i poteri spettanti al Presidente della Provincia’”. Nel periodo
tra l’11 e il 15 luglio, il commissario straordinario per la
Gallura ha conferito otto incarichi dirigenziali e ha immesso nella
pianta organica “tre dipendenti provenienti dalla direzione
generale, dalla segreteria generale e dall’ufficio di gabinetto del
Presidente della Provincia”. Il 9 luglio, il commissario
straordinario per l’Ogliastra ha confermato in blocco tutti i
dirigenti incaricati dal Presidente della Provincia decaduto, mentre
sul sito Internet istituzionale della Provincia di Carbonia-Iglesias
“non è riportato alcun
atto assunto finora dal commissario straordinario”.
Il
capogruppo chiede quindi al Presidente della Regione, Ugo
Cappellacci, e all’Assessore regionale agli Enti Locali, Nicola
Rassu, di riferire in Aula “quali sono
tutti gli atti finora adottati dai commissari straordinari”, se
ritengono che “la nomina
dei direttori generali, la costituzione di uffici di staff, il
conferimento di incarichi dirigenziali e la collocazione del
personale nella pianta organica rientrino nella fattispecie
dell’ordinaria amministrazione” e
“se non ritengono altresì
che gli atti finora adottati dai commissari straordinari sembrino
configurare, da parte di questi, l’attribuzione a se stessi dei
poteri propri dei Presidenti delle Province, diversamente da quanto
stabilito dai decreti di nomina e dai riferimenti normativi in essi
richiamati”. Infine, Diana
chiede alla Giunta che “tutti
gli atti assunti dai commissari straordinari al di fuori delle
funzioni e dei poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina
siano immediatamente revocati” e
che “i commissari
straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i poteri ad essi
attribuiti” o, in alternativa, che
il loro mandato sia revocato.
INTERPELLANZA
DIANA Mario sulle funzioni e
sui poteri attribuiti ai
commissari straordinari delle Province sarde ai sensi della L.R. 28
giugno 2013, n. 15
Il sottoscritto,
PREMESSO
che
L’art. 1, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013, n. 15, recita quanto
segue: “Al fine di assicurare la continuità dell’espletamento
delle funzioni già svolte dalle province, nelle more
dell’approvazione della legge di cui al comma 2, per le province,
in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di
Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio,
soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del
relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio
2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su
proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che
assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province
e predispongono entro sessanta giorni dall’insediamento gli atti
contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori
necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma
2, con particolare riferimento a:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) la situazione di bilancio;
d) l’elenco dei procedimenti in corso;
e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l’elenco
del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a
definirne la posizione giuridica”;
Si legge ancora, nel medesimo comma: “I commissari straordinari
provvedono inoltre all’amministrazione ordinaria dell’ente e
garantiscono il proseguimento dell’esercizio delle funzioni e
dell’erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche attraverso l’affidamento diretto ad
organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della
normativa comunitaria”;
Si legge inoltre, al comma 5 del medesimo articolo: “Per quanto
non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7
ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e
nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005,
n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane))”;
CONSIDERATO
che
La citata L.R. n. 13/2005 non reca alcuna disposizione relativamente
alle funzioni e ai poteri dei commissari straordinari ma, all’art.
2, comma 1, attribuisce alla Regione, con decreto del Presidente e
previa deliberazione della Giunta, i poteri di scioglimento e
commissariamento dei consigli provinciali ai sensi dell’art. 141
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
L’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai casi
diversi dallo scioglimento dell’ente conseguente a impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della
Provincia, dispone che “con il decreto di scioglimento si provvede
alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso”;
PRESO ATTO che
Con Del. n. 25/10 del 2 luglio 2013, la Giunta regionale ha disposto
la nomina dei commissari straordinari per le Province di cui alla
L.R. n. 15/2013, attribuendo loro le funzioni liquidatorie e la
gestione dell’ordinaria amministrazione secondo il dettato del già
citato art. 1, comma 3, ripreso testualmente nel dispositivo della
deliberazione;
Con i Decreti nn. 90-93 del 2 luglio 2013, il Presidente della
Regione ha dato seguito alla deliberazione di cui sopra, richiamando
ancora alla lettera, nell’attribuire le funzioni e i poteri ai
commissari straordinari, il dettato dell’art. 1, comma 3, della
L.R. n. 15/2013;
Si deve pertanto ritenere, non essendo stabilito alcunché
relativamente ai poteri dei commissari straordinari né nella L.R.
n. 13/2005, né nel D.Lgs. n. 267/2000 (che rimanda la definizione
di tali poteri al decreto di nomina), che i commissari straordinari
delle Province sarde non abbiano alcuna funzione e alcun potere al
di fuori di quelli esplicitati nei decreti presidenziali di nomina,
vale a dire nell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2013;
VERIFICATO
che
Il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano ha
provveduto, con i Decreti nn. 1-7 del 10 luglio 2013, alla nomina
del direttore generale della Provincia, al conferimento di tre
incarichi dirigenziali e all’assunzione di due dipendenti, già
nell’organico dello staff del Presidente della Provincia,
inquadrati in un non meglio precisato “staff del commissario
straordinario”;
Il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano
utilizza, per la redazione dei propri decreti, una carta intestata
recante la dicitura “con i poteri spettanti al Presidente della
Provincia”;
Il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha
provveduto, con i Decreti nn. 7-13 dell’11 luglio 2013 e con il
Decreto n. 14 del 15 luglio 2013, al conferimento di otto incarichi
dirigenziali;
Con il Decreto n. 15 del 15 luglio 2013, il commissario
straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha altresì
provveduto all’immissione nella pianta organica dell’Ente di tre
dipendenti provenienti dalla direzione generale, dalla segreteria
generale e dall’ufficio di gabinetto del Presidente della
Provincia;
Con il Decreto n. 1 del 9 luglio 2013, il commissario straordinario
per la Provincia Ogliastra ha confermato tutti gli incarichi
dirigenziali precedentemente in essere nella pianta organica
dell’Ente;
Sul sito Internet istituzionale dell’Ente non è riportato alcun
atto assunto finora dal commissario straordinario per la provincia
di Carbonia-Iglesias;
RITENUTO
che
Sia
compito dei consiglieri regionali, nello svolgimento del sindacato
ispettivo, vigilare sulla corretta attuazione del dettato delle
leggi regionali ed in particolare, in questo caso, della L.R. n.
15/2013, sia da parte della Giunta regionale che dei commissari
straordinari delle Province;
CHIEDE DI INTERPELLARE
il
Presidente della Regione e l’Assessore regionale agli Enti Locali
affinché
riferiscano
Quali
sono tutti gli atti finora adottati dai commissari straordinari per
le Province sarde nominati ai sensi della L.R. n. 15/2013;
Se
ritengono che atti quali la nomina dei direttori generali, la
costituzione di uffici di staff, il conferimento di incarichi
dirigenziali e la collocazione del personale nella pianta organica
rientrino nella fattispecie dell’ordinaria amministrazione;
Se
non ritengono altresì che gli atti finora adottati dai commissari
straordinari sembrino configurare, da parte di questi,
l’attribuzione a se stessi dei poteri propri dei Presidenti delle
Province, diversamente da quanto stabilito dai decreti di nomina e
dai riferimenti normativi in essi richiamati;
Quali
misure la Giunta regionale intende adottare affinché tutti gli atti
assunti dai commissari straordinari al di fuori delle funzioni e dei
poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina siano
immediatamente revocati;
Quali
misure la Giunta regionale intende adottare affinché i commissari
straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i poteri ad
essi attribuiti con i decreti di nomina o, in alternativa, affinché
il loro mandato sia revocato.