martedì, luglio 16, 2013

Province, i commissari si ‘allargano’ i poteri

Quali sono i poteri attribuiti ai commissari straordinari delle Province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio? E’ possibile che i quattro ‘liquidatori’ nominati dalla giunta Cappellacci stiano esercitando funzioni che vanno al di là delle loro competenze? E’ quello che chiede in un’interpellanza il capogruppo di Sardegna E’ Già Domani in Consiglio regionale, Mario Diana.
Diana parte da un assunto: tanto nella leggina recentemente approvata dall’Assemblea per consentire il commissariamento, quanto nella delibera contenente l’indicazione dei commissari, nei successivi decreti presidenziali di nomina e in tutti i riferimenti normativi richiamati in tali atti, sembra che i commissari “non abbiano alcuna funzione e alcun potere al di fuori di quelli esplicitati nei decreti di nomina, vale a dire nell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2013”. Cioè, in estrema sintesi, le funzioni liquidatorie e la gestione dell’ordinaria amministrazione.
Ciononostante, il commissario straordinario per il Medio Campidano, il 10 luglio, ha adottato vari decreti relativi, come si legge nell’interpellanza, “alla nomina del direttore generale della Provincia, al conferimento di tre incarichi dirigenziali e all’assunzione di due dipendenti, già nell’organico dello staff del Presidente della Provincia, inquadrati in un non meglio precisato ‘staff del commissario straordinario’”, facendo stampare i decreti su “una carta intestata recante la dicitura ‘con i poteri spettanti al Presidente della Provincia’”. Nel periodo tra l’11 e il 15 luglio, il commissario straordinario per la Gallura ha conferito otto incarichi dirigenziali e ha immesso nella pianta organica “tre dipendenti provenienti dalla direzione generale, dalla segreteria generale e dall’ufficio di gabinetto del Presidente della Provincia”. Il 9 luglio, il commissario straordinario per l’Ogliastra ha confermato in blocco tutti i dirigenti incaricati dal Presidente della Provincia decaduto, mentre sul sito Internet istituzionale della Provincia di Carbonia-Iglesias “non è riportato alcun atto assunto finora dal commissario straordinario”.
Il capogruppo chiede quindi al Presidente della Regione, Ugo Cappellacci, e all’Assessore regionale agli Enti Locali, Nicola Rassu, di riferire in Aula “quali sono tutti gli atti finora adottati dai commissari straordinari”, se ritengono che “la nomina dei direttori generali, la costituzione di uffici di staff, il conferimento di incarichi dirigenziali e la collocazione del personale nella pianta organica rientrino nella fattispecie dell’ordinaria amministrazione” e “se non ritengono altresì che gli atti finora adottati dai commissari straordinari sembrino configurare, da parte di questi, l’attribuzione a se stessi dei poteri propri dei Presidenti delle Province, diversamente da quanto stabilito dai decreti di nomina e dai riferimenti normativi in essi richiamati”. Infine, Diana chiede alla Giunta che “tutti gli atti assunti dai commissari straordinari al di fuori delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina siano immediatamente revocati” e che “i commissari straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i poteri ad essi attribuiti” o, in alternativa, che il loro mandato sia revocato.



INTERPELLANZA DIANA Mario sulle funzioni e sui poteri attribuiti ai commissari straordinari delle Province sarde ai sensi della L.R. 28 giugno 2013, n. 15


Il sottoscritto,

PREMESSO che

  • L’art. 1, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013, n. 15, recita quanto segue: “Al fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall’insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) la situazione di bilancio;
d) l’elenco dei procedimenti in corso;
e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l’elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica”;
  • Si legge ancora, nel medesimo comma: “I commissari straordinari provvedono inoltre all’amministrazione ordinaria dell’ente e garantiscono il proseguimento dell’esercizio delle funzioni e dell’erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l’affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria”;
  • Si legge inoltre, al comma 5 del medesimo articolo: “Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane))”;


CONSIDERATO che

  • La citata L.R. n. 13/2005 non reca alcuna disposizione relativamente alle funzioni e ai poteri dei commissari straordinari ma, all’art. 2, comma 1, attribuisce alla Regione, con decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta, i poteri di scioglimento e commissariamento dei consigli provinciali ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • L’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai casi diversi dallo scioglimento dell’ente conseguente a impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, dispone che “con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso”;


PRESO ATTO che

  • Con Del. n. 25/10 del 2 luglio 2013, la Giunta regionale ha disposto la nomina dei commissari straordinari per le Province di cui alla L.R. n. 15/2013, attribuendo loro le funzioni liquidatorie e la gestione dell’ordinaria amministrazione secondo il dettato del già citato art. 1, comma 3, ripreso testualmente nel dispositivo della deliberazione;
  • Con i Decreti nn. 90-93 del 2 luglio 2013, il Presidente della Regione ha dato seguito alla deliberazione di cui sopra, richiamando ancora alla lettera, nell’attribuire le funzioni e i poteri ai commissari straordinari, il dettato dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2013;
  • Si deve pertanto ritenere, non essendo stabilito alcunché relativamente ai poteri dei commissari straordinari né nella L.R. n. 13/2005, né nel D.Lgs. n. 267/2000 (che rimanda la definizione di tali poteri al decreto di nomina), che i commissari straordinari delle Province sarde non abbiano alcuna funzione e alcun potere al di fuori di quelli esplicitati nei decreti presidenziali di nomina, vale a dire nell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 15/2013;


VERIFICATO che

  • Il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano ha provveduto, con i Decreti nn. 1-7 del 10 luglio 2013, alla nomina del direttore generale della Provincia, al conferimento di tre incarichi dirigenziali e all’assunzione di due dipendenti, già nell’organico dello staff del Presidente della Provincia, inquadrati in un non meglio precisato “staff del commissario straordinario”;
  • Il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano utilizza, per la redazione dei propri decreti, una carta intestata recante la dicitura “con i poteri spettanti al Presidente della Provincia”;
  • Il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha provveduto, con i Decreti nn. 7-13 dell’11 luglio 2013 e con il Decreto n. 14 del 15 luglio 2013, al conferimento di otto incarichi dirigenziali;
  • Con il Decreto n. 15 del 15 luglio 2013, il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha altresì provveduto all’immissione nella pianta organica dell’Ente di tre dipendenti provenienti dalla direzione generale, dalla segreteria generale e dall’ufficio di gabinetto del Presidente della Provincia;
  • Con il Decreto n. 1 del 9 luglio 2013, il commissario straordinario per la Provincia Ogliastra ha confermato tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente in essere nella pianta organica dell’Ente;
  • Sul sito Internet istituzionale dell’Ente non è riportato alcun atto assunto finora dal commissario straordinario per la provincia di Carbonia-Iglesias;


RITENUTO che

  • Sia compito dei consiglieri regionali, nello svolgimento del sindacato ispettivo, vigilare sulla corretta attuazione del dettato delle leggi regionali ed in particolare, in questo caso, della L.R. n. 15/2013, sia da parte della Giunta regionale che dei commissari straordinari delle Province;


CHIEDE DI INTERPELLARE
il Presidente della Regione e l’Assessore regionale agli Enti Locali
affinché riferiscano

  • Quali sono tutti gli atti finora adottati dai commissari straordinari per le Province sarde nominati ai sensi della L.R. n. 15/2013;
  • Se ritengono che atti quali la nomina dei direttori generali, la costituzione di uffici di staff, il conferimento di incarichi dirigenziali e la collocazione del personale nella pianta organica rientrino nella fattispecie dell’ordinaria amministrazione;
  • Se non ritengono altresì che gli atti finora adottati dai commissari straordinari sembrino configurare, da parte di questi, l’attribuzione a se stessi dei poteri propri dei Presidenti delle Province, diversamente da quanto stabilito dai decreti di nomina e dai riferimenti normativi in essi richiamati;
  • Quali misure la Giunta regionale intende adottare affinché tutti gli atti assunti dai commissari straordinari al di fuori delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina siano immediatamente revocati;
  • Quali misure la Giunta regionale intende adottare affinché i commissari straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina o, in alternativa, affinché il loro mandato sia revocato.

Nessun commento: