giovedì, luglio 26, 2007

Ppr, basta cambiare una parola per rendere giustizia agli agricoltori

I consiglieri regionali di Alleanza Nazionale, Mario Diana e Antonello Liori, hanno presentato una mozione con cui chiedono la modifica dell’art. 83, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. La lettera in questione detta le condizioni che gli imprenditori agricoli devono rispettare per poter costruire qualsiasi tipo di fabbricato, comprese le abitazioni, nei loro terreni. Secondo il testo, l’edificazione è consentita soltanto agli imprenditori che svolgono “prevalente” attività agricola.

La mozione parte dal presupposto che “si ritiene necessario tenere nella giusta considerazione le esigenze di tutti coloro i quali traggono dall’agricoltura una fonte di reddito, evitando di creare ostacoli alla libertà di impresa” e senza creare discriminazioni che potrebbero essere oggetto di impugnazione del Piano paesaggistico. La norma, infatti, è tale da poter impedire l’attività agricola a imprenditori soggetti di sostegno economico ai sensi dei regolamenti comunitari. Non solo, perché appare in contrasto anche con il Codice civile italiano, che non concepisce il concetto di attività agricola ‘prevalente’. Il Codice civile, infatti, identifica così la figura dell’imprenditore agricolo: “Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Nel testo della mozione, i due consiglieri ricordano inoltre che, “per ragioni legate alla scarsa redditività dell’attività agricola in Sardegna, la maggior parte degli imprenditori agricoli sardi si trova costretta ad integrare il reddito proveniente dall’azienda agricola con attività di altro genere” e sottolineano che le modifiche proposte “avrebbero quale ulteriore effetto quello di ridurre i vincoli che limitano la possibilità di avviare nuove aziende agricole e, conseguentemente, di combattere la piaga dello spopolamento delle campagne, con particolare riferimento alle zone interne dell’Isola, e ai tragici fenomeni che ne conseguono, primo fra tutti quello degli incendi”.

Diana e Liori propongono pertanto che il Consiglio regionale dia mandato alla Giunta di sopprimere la parola “prevalente” dalla frase “che svolgono effettiva e prevalente attività agricola” e di aggiungere, in coda alla lettera: “Nel caso delle abitazioni, il richiedente deve possedere la qualifica di coltivatore diretto o di Iap ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004 e del D. Lgs. n. 101/2005”. Tale ulteriore modifica ha lo scopo di consentire l’edificazione solo ed esclusivamente a chi ha il riconoscimento di coltivatore diretto o di impresa agricola ai sensi della legge italiana, evitando possibili speculazioni edilizie così come è nello spirito del Piano paesaggistico.



MOZIONE DIANA - LIORI sull’art. 83, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale


PREMESSO che, con Del. n. 22/3 del 24 maggio 2006, la Giunta regionale ha adottato il Piano paesaggistico regionale relativamente alla sola area costiera, identificata quale primo ambito territoriale omogeneo oggetto della pianificazione, e le relative Norme tecniche di attuazione;

CONSIDERATO che l’art. 83, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione detta le condizioni alle quali agli imprenditori agricoli è consentita la realizzazione di fabbricati nei terreni sede della loro attività;

VALUTATO che si ritiene necessario tenere nella giusta considerazione le esigenze di tutti coloro i quali traggono dall’agricoltura una fonte di reddito, evitando di creare ostacoli alla libertà di impresa;

VERIFICATO che i vincoli imposti dall’art. 83, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione possono impedire l’attività agricola a soggetti destinatari di sostegno economico ai sensi dei regolamenti comunitari 1257/1999 e 1698/2005;

SOTTOLINEATO che l’art. 2082 del Codice civile definisce imprenditore “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” e che l’art. 2135 del medesimo Codice definisce imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”;

VISTA la situazione di potenziale contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e le norme sopra riportate;

RAMMENTATO che, per ragioni legate alla scarsa redditività dell’attività agricola in Sardegna, la maggior parte degli imprenditori agricoli sardi si trova costretta ad integrare il reddito proveniente dall’azienda agricola con attività di altro genere;

PRESO ATTO che le semplici modifiche all’art. 83, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione che si rendono necessarie al fine di superare la situazione di contrasto testé descritta avrebbero quale ulteriore effetto quello di ridurre i vincoli che limitano la possibilità di avviare nuove aziende agricole e, conseguentemente, di combattere la piaga dello spopolamento delle campagne, con particolare riferimento alle zone interne dell’Isola, e ai tragici fenomeni che ne conseguono, primo fra tutti quello degli incendi;


IL CONSIGLIO REGIONALE

impegna la Giunta regionale

ad apportare le seguenti modifiche al testo dell’art. 83, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale:

  • nella frase “che svolgono effettiva e prevalente attività agricola”, la parola “prevalente” è soppressa;

  • al termine della lettera, è aggiunto il periodo: “Nel caso delle abitazioni, il richiedente deve possedere la qualifica di coltivatore diretto o di Iap ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004 e del D. Lgs. n. 101/2005.”.

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