giovedì, settembre 13, 2007

Una proposta di legge per riconoscere e valorizzare la filiera del caprino

I consiglieri regionali di Alleanza Nazionale, Mario Diana e Antonello Liori, presenteranno a breve una proposta di legge per il riconoscimento e la valorizzazione della filiera del caprino. La necessità di un simile strumento normativo nasce dalla posizione di assoluto rilievo che il settore, sebbene considerato ‘di nicchia’, riveste all’interno del comparto zootecnico isolano. Oggi, il settore caprino è trattato come una branca di quello ovino, con le cui aziende, solitamente di dimensioni ben maggiori, deve contendersi gli incentivi regionali, statali ed europei.

La proposta di legge dei due consiglieri prevede dunque, con particolare riferimento alla L.R. 21/2000, che siano posti in essere bandi specifici per il settore caprino, dedicando ad esso una parte delle risorse già stanziate, senza ulteriori spese per la Regione. Il testo propone inoltre l’istituzione di un albo genealogico della capra di razza sarda, oltre a misure per la salvaguardia e il miglioramento genetico della razza autoctona.




Mario Diana - Antonello Liori

Proposta di Legge


"Riconoscimento e valorizzazione della filiera del caprino"



RELAZIONE


La Sardegna riveste, all’interno del comparto agroalimentare nazionale, una posizione di preminenza nel settore caprino. I dati ad oggi disponibili evidenziano tale leadership sia in termini di numero di capi presenti sul territorio regionale che in termini di aziende e litri di latte prodotti e lavorati. Il settore caprino è stato sempre trattato come una branca di quello ovino e in questo si è sempre confuso a causa della sua ridotta dimensione, perciò non si è mai tenuto conto delle sue specificità. Tale discriminazione si è avuta soprattutto nelle leggi di sostegno al settore che hanno sempre privilegiato, sebbene non dichiaratamente, le aziende a prevalente allevamento ovino.

In questi anni, il mercato va riscoprendo il prodotto caprino (latte, formaggi, yogurt, gelati, ecc.), premiandolo con una crescita della domanda che rischia però di restare insoddisfatta a causa dell’insufficiente produzione di latte. La Sardegna ha oggi una grande opportunità per consolidare la sua posizione di primo piano nel contesto nazionale e permettere al settore caprino, e quindi a centinaia di allevatori localizzati in gran parte nelle zone interne dell’Isola, di crescere ulteriormente. Per fare ciò occorre riconoscere al settore la sua peculiarità rispetto a quello ovino e sostenerlo con adeguati strumenti finanziari che tengano conto della sua unicità. Ciò è indispensabile per evitare che, ponendo il settore caprino in concorrenza con gli altri settori dell’agrozootecnia (i cui bandi di finanziamento vedono accolto circa il 20% delle domande presentate), si perseveri nel dimenticare l’unico comparto emergente della zootecnia europea.

Lo strumento che si propone per raggiungere tale scopo è il riconoscimento della filiera zootecnica del caprino, da sostenere con misure adeguate che possono essere ricavate dai fondi già stanziati per la L.R. 14 novembre 2000, n. 21. Si rende inoltre necessario tutelare e valorizzare la capra di razza sarda con investimenti su ricerca, salvaguardia e miglioramento genetico, nonché istituire un fondo permanente per i risarcimenti alle imprese colpite dalle epizoozie che colpiscono esclusivamente le capre, come la paratubercolosi, per le quali al momento non esistono forme di indennizzo.



La proposta di legge consta di tre capi, suddivisi complessivamente in sei articoli. Il Capo I detta i principi generali e indica i riferimenti normativi. L’art. 1 riconosce la filiera del caprino, ne afferma l’unicità e individua il settore quale destinatario di aiuti specifici. L’art. 2 identifica le aziende del settore caprino e favorisce la costituzione e il rafforzamento delle organizzazioni di produttori. L’art. 3 individua gli strumenti di incentivazione a favore del comparto. L’art. 4 identifica le spese su cui i produttori hanno diritto agli incentivi.

Il Capo II è relativo agli aiuti per la produzione, la trasformazione, la logistica, il marketing e la ricerca e consta del solo art. 5, che indica i beneficiari di tali aiuti. Il Capo III tratta della valorizzazione della capra sarda, per la quale l’art. 6 indica le attività finanziabili. Il Capo IV tratta degli indennizzi per le aziende colpite da epizoozie; l’art. 7 istituisce il fondo permanente per gli indennizzi e indica le epizoozie per le quali tali indennizzi possono essere concessi. L’art. 8 costituisce la norma finanziaria relativa ai finanziamenti di cui ai due articoli precedenti.


Capo I

Principi generali e riferimenti legislativi


Art. 1

(Riconoscimento della filiera del caprino)


  1. La Regione Sardegna riconosce la filiera del caprino quale attività fondamentale e strategica per lo sviluppo economico e sociale dell’Isola. Con la presente legge si afferma la sua unicità quale settore autonomo, distinto dagli altri comparti e filiere della zootecnia sarda e quindi destinatario di aiuti e sostegni ad esso riservati.



Art. 2

(Definizione di azienda del settore caprino)


  1. Si considerano aziende del settore caprino quelle che svolgono in via esclusiva attività di allevamento di capre nel territorio della Regione Sardegna e quelle che, sempre a titolo esclusivo, si occupano delle fasi di trasporto, trasformazione, commercializzazione, promozione.

  2. Saranno altresì favorite le azioni volte alla costituzione di organizzazioni di produttori ovvero al rafforzamento di quelle esistenti.



Art. 3

(Riferimenti normativi)


  1. Si dispone che la L.R. 14 novembre 2000, n. 21 (‘Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura’), venga applicata tramite bandi esclusivi al settore caprino e con capitoli di bilancio ad esso destinati.

  2. L’esclusività di cui al comma 1 verrà riconosciuta anche in presenza di leggi e strumenti finanziari di emanazione comunitaria e nazionale.

  3. I bandi di cui al comma 1, compresi quelli relativi agli aiuti per investimenti nella trasformazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti caprini, non dovranno porre il comparto caprino in concorrenza con gli altri comparti agrozootecnici.



Art. 4

(Spese ammissibili)


  1. Sono ammesse a finanziamento le spese di cui all’art. 3 della L.R. 21/2000, dalla lettera a) alla lettera l), alle quali si aggiungono le seguenti lettere:

m) spese per l’acquisto di capi selezionati, becchi e fattrici, di tutte le razze già presenti in Sardegna alla data di pubblicazione della presente legge;

n) spese di successione d’azienda;

o) spese per il risparmio energetico.


Capo II

Aiuti alla produzione, trasformazione, logistica, marketing e ricerca


Art. 5

(Beneficiari)


  1. Ai sensi degli artt. 6 e 10 della L.R. 21/2000, sono da considerarsi beneficiari degli aiuti le aziende, cooperative, consorzi, società consortili e organizzazioni di produttori, di produzione di latte, di logistica, di trasformazione , di commercializzazione e le aziende e gli enti di ricerca che svolgano attività esclusiva nel comparto caprino.



Capo III

Valorizzazione della capra sarda


Art. 6

(Attività di valorizzazione)


  1. La Regione si impegna nella tutela e nella valorizzazione della capra di razza sarda finanziando le seguenti attività:

a) ricerca, svolta anche tramite le agenzie regionali preposte;

b) analisi sulla fattibilità della salvaguardia e riproduzione del ceppo autoctono;

c) analisi sulla fattibilità per migliorare il reddito degli allevatori senza stravolgere la salubrità degli animali;

d) miglioramento genetico.



Capo IV

Fondo permanente per gli indennizzi alle aziende colpite da epizoozie


Art. 7

(Indennizzi alle imprese)


  1. E’ istituito un Fondo permanente per gli indennizzi alle aziende del settore caprino colpite da epizoozie.

  2. Possono accedere al Fondo permanente di cui al comma 1 esclusivamente le aziende che svolgono attività di allevamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, le quali abbiano avuto capi colpiti da epizoozie che interessano unicamente il comparto caprino.



Art. 8

(Norma finanziaria)


  1. Per le attività di cui all’art. 6, è stanziata la somma di Euro 1.200.000,00, a valere sul Fondo Nuovi oneri legislativi.

  2. Per le attività di cui all’art. 7, è stanziata la somma di Euro 5.000.000,00, a valere sul Fondo Nuovi oneri legislativi.


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